La legge 120/2010 ha introdotto nel Codice della strada (D.Lgs. n. 285/92) l’art. 94-bis “Divieto di intestazione fittizia dei veicoli”. Da tale legge nasce l’obbligo di effettuare l’annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei veicoli, nel caso in cui un soggetto diverso dall’intestatario disponga di un veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.
Quando non è obbligatorio aggiornare la carta di circolazione :

Non è obbligatorio per:
chi presta l’auto (o un motoveicolo o un rimorchio fino a 3,5 tonnellate) ad un familiare convivente non ha nessun obbligo di annotare il nominativo sulla carta di circolazione · ma anche chi presta l’auto (o un motoveicolo o un rimorchio fino a 3,5 tonnellate) ad un amico o conoscente occasionalmente senza alcun contratto scritto .
IMPORTANTE: In generale, quindi, non sussiste nessun obbligo di annotazione in mancanza di un atto di legge, cioè di un contratto, che autorizzi un’altra persona all’uso della propria auto per più di 30 giorni consecutivi.
Quando è obbligatorio aggiornare la carta di circolazione :
È previsto in caso di: ·

  • contratto di comodato d’uso gratuito (per più di 30 gg. consecutivi) ·
  • in caso di affidamento del mezzo in custodia giudiziale
  • in caso di contratto di locazione senza conducente
  • in caso di veicoli intestati a minori o soggetti interdetti
  • in caso di veicolo intestato a defunto (dal 3 novembre in poi). Ciò non implica l’accettazione dell’eredità
  • in caso di veicolo acquistato con la formula “rent to buy”.
  • Tempi per l’annotazione · 30 gg
  • A chi inviare il nominativo · Alla Motorizzazione Civile

ATTENZIONE: Ricordiamo che l’annotazione riguarda solo i casi intervenuti dopo il 3 novembre e non quelli antecedenti. La norma non è retroattiva.